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L'INVALIDITÀ CIVILE Note per domande di Invalidità Civile e accertamento handicap per minori. A tutti i genitori. Quanto segue intende avviare un percorso informativo sui temi dell’invalidità civile e dell’handicap, questioni che talvolta risultano complicate e di non semplice risoluzione. Questa pagine vogliono essere l’inizio di un itinerario conoscitivo per orientarsi nella giungla di norme ed enti che si occupano di invalidità civile. Molte volte però il riferimento a norme generali non si adatta alle situazioni che ciascuna famiglia o persona si trova ad affrontare, per cui sarà opportuno che i problemi particolari siano condivisi con le associazioni di specifica competenza. Questo testo è stato redatto con il contributo del Servizio Sociale dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste.
DOMANDA Le domande per l’accertamento dell’invalidità civile e quelle di accertamento dello stato di “persona handicappata” vanno presentate alla Commissione Medica per l’invalidità civile presso la propria ASS competente per territorio, tramite gli uffici di raccolta insediati presso i Distretti Sanitari Territoriali, consegnando: - il modulo apposito in duplice copia e firma originale su ciascuna copia; - un certificato medico (indispensabile per l’accettazione della domanda) che riporti chiaramente la diagnosi della patologia e da richiedere o alla struttura ospedaliera (rilascio gratuito) o al proprio medico di base (a pagamento); - un’autocertificazione relativa ai dati anagrafici (se i minorenni non hanno carta d’identità o documento equipollente a un certificato di residenza in carta semplice rilasciato dal Comune di appartenenza). VISITA La Commissione dell’ASS, entro tre mesi dalla data della presentazione della domanda, fissa la data della visita medica. Se l’interessato non si presenta a visita, viene convocato una seconda volta entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti neppure entro la seconda volta, la domanda di riconoscimento perde ogni effetto e dovrà essere ripresentata. Se il soggetto convocato a visita si trova nell’impossibilità fisica di recarsi presso la Commissione medica, può chiedere la visita domiciliare motivando l’impedimento con idonea documentazione sanitaria. Alla visita è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti di legge. Inoltre è utile portare tutta la certificazione attestante le cure e le patologie del soggetto (copia cartella clinica da chiedere all’Ufficio apposito dell’Ospedale, oppure relazioni mediche dettagliate, ecc.). Alla visita di accertamento l’interessato può presentarsi accompagnato da un medico di fiducia a proprie spese. CONTROLLO E INVIO DEL VERBALE Il verbale di visita, redatto dalla Commissione medica dell’ASS, deve essere sottoposto al controllo della Commissione medica periferica del Ministero del Tesoro. Qualora tale Commissione non abbia nulla da osservare in ordine al verbale ricevuto, vi appone annotazione ed il proprio timbro, dopodiché la ASS invia all’interessato il verbale della visita con R.A.R (circa 60 giorni dopo la visita stessa). Nel caso invece la Commissione medica periferica in sede di controllo del verbale dell’ASS ravveda questioni da chiarire, può sospendere l’accertamento e richiamare l’interessato a visita, avvalendosi se necessario delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o della Sanità Militare, per ulteriori esami. Quando il grado di invalidità accertata dà diritto a prestazioni economiche, la ASS chiede la documentazione per l’accertamento dei requisiti amministrativi riguardanti: - i redditi “personali”; - lo stato di ricovero; - la frequenza scolastica o di centri sanitari. RICORSO Il verbale va presentato alla Magistratura entro i termini riportati in calce al verbale. RIVEDIBILITÀ E AGGRAVAMENTO La commissione medica può stabilire, indicandolo nel verbale, un termine di verifica alla valutazione dello stato di invalidità riscontrato; entro quel termine il minore sarà sottoposto a nuovi accertamenti sanitari (su chiamata della ASS). La domanda di aggravamento riapre nuovamente la procedura per il riconoscimento dell’invalidità civile. Le eventuali nuove prestazioni decorrono sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per la domanda di aggravamento il certificato medico deve contenere l’indicazione dell’aggravamento della situazione preesistente certificata nel precedente verbale di invalidità. Senza questa indicazione la domanda può essere considerata non ricevibile. REVISIONI Il Ministero del Tesoro, tramite le Commissioni Periferiche, può sottoporre a revisione -a campione- i soggetti che sono in godimento di benefici economici. La revisione valuta esclusivamente le malattie che hanno dato origine all’invalidità. Nel caso di revoca della prestazione, è ammesso solo il ricorso in causa. DURATA DEI BENEFICI Se il verbale di visita medica non indica termini di verifica, i benefici accordati sono validi fino al compimento del 18° anno di età. In tal caso potrà esser presentata una nuova domanda -circa due mesi prima del compleanno- se persistono condizioni di disabilità o danni permanenti. PRESTAZIONI ECONOMICHE In base alla valutazione di invalidità si può verificare la concessione dei seguenti benefici: INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
Requisiti sanitari Riconoscimento da parte della Commissione ASS di soggetto “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” (art. 1 Legge 289/90) Requisiti amministrativi Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadini extracomunitari titolari di “carta di soggiorno”. Residenza nel territorio nazionale. Frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziale pubblici o privati, compreso day-hospital, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone handicappate, oppure: frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche scuola materna e asilo nido), oppure: frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti; stato di bisogno economico (il minore non deve avere redditi personali superiori ad una determinata quota). Misura e durata La misura dell’indennità di frequenza è pari a quella della pensione degli invalidi civili che -per l’anno 2005- è di € 233,87 mensili. L’erogazione avviene mensilmente, decorrendo dal 1° giorno del mese successivo all’inizio del trattamento terapeutico, o della frequenza scolastica, purché a tale data sia già presente il riconoscimento di invalidità da parte dell’ASS. L’indennità di frequenza non ha carattere continuativo, ma è limitata alla reale durata del trattamento o del corso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
Incompatibilità L’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non può essere erogata a coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento. Documenti da presentare all’ASS: - certificato contestuale anagrafico o autocertificazione per residenza e cittadinanza; - dichiarazione di responsabilità dei redditi percepiti; - certificato di frequenza (della scuola e/o del reparto).
Pagamento Mensile da parte dell’INPS (anche a mezzo di accredito su c/c). INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Requisiti sanitari Riconoscimento da parte della Commissione ASS di soggetto “minore impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “minore non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita che necessita di assistenza continua”. Requisiti amministrativi Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadini extracomunitari titolari di “carta di soggiorno”. Residenza nel territorio nazionale. Misura e durata L’indennità di accompagnamento è pari -per il 2005- ad € 443,83 per dodici mensilità. Incompatibilità Sono esclusi dall’indennità di accompagnamento coloro che sono ricoverati gratuitamente a tempo pieno in una struttura assistenziale o in un reparto di lungodegenza ospedaliera. Documenti da presentare all’ASS Certificato contestuale anagrafico o autocertificazione per residenza e cittadinanza. Dichiarazione di responsabilità di non esser ricoverato a tempo pieno e a titolo gratuito. Pagamento Mensile da parte dell’INPS, anche mediante accredito su c/c.
MISURE DI SOSTEGNO PER LE PERSONE CON HANDICAP GRAVE Ai sensi della Legge 162 del 21.05.1998 e del Decreto attuativo del 06.08.1998, le Regioni possono programmare interventi di sostegno alla persona con handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92) e alla sua famiglia sia mediante servizi a domicilio sia mediante programmi particolareggiati da attuarsi in forma indiretta (tramite sussidi erogabili attraverso gli enti locali). In tal caso, le domande di contributo vanno inoltrate al Comune di residenza, tramite le Unità Distrettuali per i minori, attive in ogni distretto sanitario, e designate a formulare i programmi personalizzati di cui sopra. ALTRE PRESTAZIONI – ASSEGNI FAMILIARI Il minore riconosciuto “soggetto con difficoltà a compiere le funzioni proprie dell’età”, ai fini della concessione degli assegni familiari viene considerato persona inabile; pertanto, in caso di diritto agli assegni familiari vengono applicate le tabelle per i nuclei nei quali è presente un minore inabile. Attenzione: occorre in ogni caso che il 70 % del reddito complessivo della famiglia derivi da lavoro dipendente o da pensione. HANDICAP (ART. 3, LEGGE 104/92) E HANDICAP GRAVE (ART. 3, COMMA 3, LEGGE 104/92) Ai fini di avere il riconoscimento, occorre farne richiesta utilizzando lo stesso modulo di domanda di Invalidità Civile.
In particolare, in caso di riconoscimento di handicap grave, sono previste agevolazioni alle famiglie e permessi di lavoro: in particolare il riconoscimento permette ai familiari lavoratori dipendenti di avere 3 giorni di permesso mensile retribuito, da fruire cumulativamente o in modo frazionato. Se il figlio è sotto ai tre anni di età, c’è la possibilità di chiedere l’assenza facoltativa dal lavoro con stipendio al 30% fino al compimento del 3° anno, o in alternativa due ore di permesso giornaliero retribuito, purché il minore non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Sono previsti inoltre benefici sul calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica (riccometro). I permessi sono cumulabili con altri benefici previsti dalle norme sulla tutela della lavoratrici madri (D. Lgs. 151/2001). Sarà opportuno prender contatto con i rispettivi uffici del personale, per chiedere le eventuali prerogative del caso. Infine, chiunque, genitore o parente o affine entro il terzo grado, assista con continuità una persona handicappata in situazione di gravità, può scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso (non è richiesto il requisito della convivenza). CONGEDI DI DUE ANNI PER LAVORATORI DIPENDENTI L. 388/2000 e successive modifiche I genitori o, se questi sono deceduti, i fratelli di soggetti con handicap grave (come da Legge 104/1992), possono usufruire di un congedo dal lavoro indennizzabile, per la durata massima totale di due anni nell’arco di tutta la loro vita lavorativa. Tale possibilità può essere attivata alternativamente dai soggetti che ne abbiano diritto, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno presso una struttura specializzata. Le caratteristiche del congedo sono: - non è cumulabile tra tutti gli aventi diritto (i due anni sono calcolati facendo la somma di tutti i congedi usufruiti dagli aventi diritto); - è frazionabile anche a giorni; - è cumulato con altri congedi non retribuiti usufruiti per “gravi e documentati motivi familiari”; - è indennizzato in rapporto all’ultima retribuzione percepita, fino ad un massimo annuale di circa euro 35.000,00 (rivalutabile di anno in anno). C’è l’orientamento da parte degli enti di previdenza di accogliere la domanda di congedo anche PRIMA che l’ASS si sia pronunciata circa la domanda di riconoscimento di handicap grave. A questo scopo basta esibire la copia della domanda di riconoscimento già presentata all’ASS (al proprio Ufficio Personale se dipendente pubblico o all’INPS se dipendente privato), corredata da un certificato medico e la concessione del congedo potrà essere fatta sulla PRESUNZIONE di gravità dell’handicap. In questi casi il richiedente corre il rischio di dover restituire quanto concesso, se l’ASS non dovesse riconoscere la gravità dell’handicap. VARIE A seconda del tipo di invalidità, esiste una normativa per: - il superamento delle barriere architettoniche; - contrassegno per i posteggi in aree riservate e la circolazione in zone vietate; - acquisto di auto e pagamenti del bollo; - facilitazioni per i viaggi in treno e sui mezzi pubblici; - frequenza scolastica; - benefici fiscali (detrazioni o deduzioni nella dichiarazione dei redditi), riduzione dell’IVA per l’acquisto di materiali speciali; altri servizi previsti eventualmente dai singoli Comuni, quali ad es. trasporti, sostegno scolastico, ecc. LE ESENZIONI PER I DISABILI I disabili (o genitori di disabili) possono godere dell’esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest’ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51, pari a lire 5 milioni e mezzo). Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie di disabili: - quelli con limitazioni permanenti della capacità motoria; - quelli con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti. L’esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:
- il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio; - qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi a., il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri).In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale. Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate nella lettera b., l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto. I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nel 2005, se perdurano le condizioni di esonero. NOTIZIE UTILI PER I TRAPIANTATI (E TRAPIANTANDI) DI ORGANI E/O MIDOLLO OSSEO È operativa una delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia datata 11.05.2001 n° 1617 che prevede rimborsi/spese per coloro che si sono sottoposti a trapianto e per i donatori. Ecco, in sintesi, i punti di interesse principale. La delibera riguarda tutti i cittadini (italiani e stranieri) che sono residenti nel Friuli Venezia Giulia e che si trapiantano in regione o fuori regione (non vale per l’estero, perché in questo caso è operante una apposita legge nazionale). È previsto un rimborso per le spese di viaggio (mezzi pubblici e/op privati) dall’abitazione al Centro Trapianti (CT) per l’interessato ed un accompagnatore: - per la tipizzazione - per il trapianto - per i controlli successivi. Conservare ricevute fiscali, pedaggi autostrada, biglietti di viaggio, ecc. È contemplato il rimborso delle spese di soggiorno per l’eventuale accompagnatore (uno) (da certificare la necessità di tale presenza da parte dei medici del CT), comprensiva anche di eventuali spese di albergo o di affitto di appartamenti locati temporaneamente in zona (massimo € 103,29 al giorno) e delle spese di ristorazione (mensa ospedaliera oppure pasti consumati al ristorante (importo massimo € 51.65 al giorno): conservare ricevute fiscali, scontrini, fatture, ecc. Con la certificazione di cui sopra gli interessati dovranno rivolgersi all’Azienda Sanitaria di residenza per formulare la richiesta di rimborso d avere altre dettagliate informazioni. I benefici partono dall’1.1.2001 e riguardano anche i trapianti fatti in precedenza e per i quali sono in corso i controlli previsti, per cui si può chiedere il rimborso per le spese sostenute per i controlli fatti dopo tale data. Le stesse regole sono previste anche per i donatori viventi, che possono fare domanda di rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno. Si prescinde da qualsiasi reddito del nucleo del richiedente. I rimborsi devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e relativa documentazione. Principale normativa di riferimento (in ordine cronologico) Legge 118/30.03.1971 – Nuove norme in favore di mutilati e invalidi civili. Legge 18/1980 – Indennità di accompagnamento agli invalidi totali. Legge 291/26.07.1988 – modifiche alla 118. D.l.vo 509/23.11.1988 – attuativo delle modifiche. Legge 289/11.10.1990 – modifiche legge 508. Legge104/05.02.1992 – legge-quadro per l’assistenza degli handicappati. Legge 162/21.05.1998 – sostegno alle persone con handicap grave. D.l.vo 286/25.07.1998 – regolamento assististenza stranieri residenti in Italia Legge 68/12.03.1999 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Legge 53/08.03.2000 – sostegno maternità e paternità. D. Min. 278/21.07.2000 – regolamento permessi lav. in casi particolari. Legge 388/23.12.2000 – art. 80, c.2 modificata dalla legge 350/ 24.12.2003 art. 3, c.106 congedo di due anni indennizzato. D.Lgs. 151/26.03.2001 – T.U. sostegno della maternità e paternità. L.R. 20/ 07.05.1997 – trasporto gratuito sui mezzi pubblici. L.R. 10/19.05.1998 – art. 32 assegno di cura per anziani e ad disabili. VISUALIZZA PDF


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